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CHI E’ LA CONSIGLIERA DI PARITA’?
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Presso la Provincia di Taranto e’ istituita da tempo la figura della CONSIGLIERA DI PARITA’, figura istituzionale, indipendente dall’amministrazione provinciale, nominata dal Ministro del Lavoro ,su designazione del Presidente della Provincia.
Le Consigliere di Parità, Nazionali, regionali e provinciali, sono pubblici ufficiali , con obbligo di segnalare all’ autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza durante le loro attività.
Ci si puo’ rivolgere alla CONSIGLIERA DI PARITA’ in caso di discriminazioni dirette o indirette sul posto di lavoro, molestie sessuali o abusi.
Di seguito un estratto di alcune delle sue importanti funzioni, previste dalla Legge:
Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ L. 28/11/2005 n. 246 - integrato con le modifiche di cui al D. Lgs. di recepimento della Direttiva 54/2006/CE
ART. 15
- Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
- rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III, titolo I;
- promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
- promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
- sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
- promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
- collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
- diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
- verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46;
- collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.
- Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11.
- Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.
- Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
Dopo un'attenta analisi preliminare del tuo caso, accertata la competenza e l'effettiva necessità di intervento, la Consigliera di Parità può, a seconda delle circostanze, decidere di intraprendere diverse strade.
PROCEDURA INFORMALE: mediare tra il lavoratore e il datore di lavoro, convocando le parti , a volte in maniera separata a volte congiuntamente, per un incontro, al fine di trovare un accordo;
PROCEDURA FORMALE (LEGALE): si attiva quando la prima strada è fallita o non ha ottenuto gli effetti sperati.
Si convocano formalmente le parti in maniera congiunta, spesso con la partecipazione delle organizzazioni sindacali del lavoratore e della lavoratrice, e si stilla un verbale o di accordo o mancato accordo. In caso di mancato accordo si può procedere per via giudiziaria di solito ( ad adivandum ) affiancando il legale del lavoratore/trice.
Per l'assistita/o non abbiente le spese sono a carico della Consigliera di Parità.
avv. Gina Lupo– Consigliera di Parità
Puoi scrivere o telefonare alla Consigliera di Parita’ per ogni informazione o segnalazione ai seguenti recapiti:
avv. Gina Lupo : tel. 0997353111
mail consiglieradiparita@provincia.ta.it
Segreteria della Consigliera:
sig.ra Anna Ferraiuolo tel. 099/4587457
mail: anna.ferraiuolo@provincia.ta.it
Presso la Consigliera Di Parità e’ attivo uno sportello di ascolto/orientamento previo appuntamento telefonico in Segreteria (tel. 099/4587457) o tramite mail all’indirizzo: consiglieradiparita@provincia.ta.it
Artt. 3-37-51 della Costituzione Italiana
Legge 9 dicembre 1977 n. 903
Legge 10 aprile 1991 n.125
Legge 30 dicembre 1971 n. 1204
Legge 8 marzo 2000 n. 53
Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151
Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (codice delle pari opportunità)
Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5
30 dicembre 1971 n. 1204
Legge 8 marzo 2000 n. 53
Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151
Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (codice delle pari opportunità)
Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5