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Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero rifiuti

Scheda di dettaglio

La realizzazione e gestione di un nuovo impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

La procedura ordinaria prevede che i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Provincia e per conoscenza, al Comune, all’ARPA ed all’ASL territorialmente competenti per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio.

Le procedure ordinarie si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata (articolo 208, comma 20 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).

L'autorizzazione unica ha una durata di dieci anni ed è prorogabile previa domanda di rinnovo da presentare almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione (articolo 208, comma 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152). La Provincia decide prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa solo a seguito di estensione delle garanzie finanziarie prestate.

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