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Funzioni e compiti di programmazione

La Provincia esercita le funzioni proprie stabilite dalla legge. Essa ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti, nonché delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Esercita altresì le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione. In particolare, la Provincia esercita le funzioni amministrative di interesse Provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio Provinciale nei seguenti settori:

  • difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
  • tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
  • valorizzazione dei beni culturali con particolare riferimento al patrimonio della civiltà rupestre, della civiltà messapica, del barocco, della Magna Grecia e dei trulli;
  • viabilità e trasporti;
  • protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
  • caccia e pesca nelle acque interne;
  • organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello Provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
  • servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  • compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  • raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali.

La Provincia, anche in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse Provinciale sia nel settore economico produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici, riportate nel Capo II e nelle altre forme stabilite dal Consiglio o dalla Giunta Provinciale, purchè non siano in contrasto con la normativa vigente. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale nonché il più agevole possibile accesso alle Istituzioni. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.I compiti di programmazione della Provincia sono determinati dalle leggi. La Provincia esercita i compiti di programmazione assicurando i più ampi rapporti con la Regione ed il costante coordinamento dei Comuni.

In particolare la Provincia:

  • raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
  • concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla Legge Regionale;
  • formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi generali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare indica:

  • le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
  • la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
  • le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
  • le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione, ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. La Legge Regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei Comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

La Provincia, avvalendosi di accordi con gli Enti Locali, istituisce l'Archivio Storico ed il sistema bibliotecario provinciale, e ne garantisce l'organizzazione ed il funzionamento, nonché l'accesso a studiosi e cittadini. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di programmazione, nell'ambito delle proprie competenze, così come attribuite dalle leggi nazionali e regionali, la Provincia promuove la costituzione di comitati e consulte di esperti, anche esterni alla struttura burocratica dipendente, con provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza, soprattutto nei settori di nuova istituzione. Per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi di propria competenza o rilevanti nell'ambito del territorio, la Provincia partecipa e/o promuove società anche consortili.

Art. 2 dello Statuto Provinciale

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