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Nuova legge regionale sul diritto all'istruzione

Pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 196 del 7 dicembre 2009 la legge n. 31 del 4 dicembre 2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione", con cui è abrogata la precedente legge 12 maggio 1980, n. 42 "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio". In allegato il testo integrale della legge

Dettagli della notizia

Le finalità La presente legge è finalizzata a: a) realizzare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il servizio pubblico della scuola dell'infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali; b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti; c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo; d) favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom; e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con basso reddito, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi di istruzione e alla crescita culturale degli allievi; f) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedano percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani; g) sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli didattici innovativi; h) favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo; i) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione e i piani di zona approvati in attuazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia); j) realizzare raccordi con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio (cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili); k) estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici e alla formazione dei docenti; l) favorire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nonché tra questi e il mondo del lavoro; m) sviluppare azioni volte a garantire ai soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e lavorativa; n) programmare interventi coordinati e integrati di edilizia scolastica orientati a garantire agli studenti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione in ambienti accoglienti e sicuri, coerenti con le dinamiche demografiche e migratorie e con i processi di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio. Art. 3 Destinatari degli interventi Gli interventi attuativi delle finalità di cui all'articolo 2 sono destinati a: a) gli alunni del sistema dell'istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia; b) i frequentanti dei corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate all'inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro. Art. 4 Soggetti con disabilità La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, nonché a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti disabili.

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