Le finalità
La presente legge è finalizzata a:
a) realizzare gli interventi atti a rimuovere
gli ostacoli che, di fatto, impediscono a
tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e
alla formazione, perseguendo anche la
generalizzazione del servizio pubblico
della scuola dell'infanzia in modo da consentirne
la frequenza effettiva di tutti i
bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il
servizio pubblico della scuola dell'infanzia
è costituito dalle scuole statali,
dalle scuole paritarie private senza fine di
lucro e degli enti locali;
b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa,
con particolare attenzione alle zone
in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di
particolare disagio per gli utenti;
c) combattere la dispersione scolastica e
sostenere il successo scolastico e formativo;
d) favorire l'esercizio del diritto allo studio
da parte degli immigrati e dei rom;
e) rimuovere, anche mediante interventi
economici diretti ai nuclei familiari con
basso reddito, gli ostacoli che si frappongono
ai percorsi di istruzione e alla crescita
culturale degli allievi;
f) promuovere e sostenere progetti di qualificazione
dell'offerta formativa ed educativa
che prevedano percorsi volti alla crescita
della cittadinanza attiva e della cultura
della legalità, della pace e del rispetto
della dignità e dei diritti umani;
g) sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione
di progetti che forniscano efficaci
risposte alle problematiche del territorio,
soprattutto attraverso l'estensione e
la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione
di modelli didattici innovativi;
h) favorire ed estendere il sistema dell'educazione
permanente degli adulti in integrazione
con il sistema scolastico e formativo;
i) realizzare un coordinamento tra la programmazione
degli interventi in materia
di istruzione e formazione e i piani di
zona approvati in attuazione della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina
del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia);
j) realizzare raccordi con le attività culturali
e di servizio esistenti sul territorio
(cinema, teatri, istituzioni culturali,
musei, attività sportive, attività di volontariato
e simili);
k) estendere la cultura europea e mediterranea
attraverso il sostegno alla realizzazione
di scambi transnazionali, allo svolgimento
di periodi formativi presso enti,
istituzioni o imprese di altri paesi europei,
alla predisposizione di materiali didattici
specifici e alla formazione dei docenti;
l) favorire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione
e della formazione professionale,
nonché tra questi e il mondo del lavoro;
m) sviluppare azioni volte a garantire ai soggetti
diversamente abili la piena integrazione
scolastica e lavorativa;
n) programmare interventi coordinati e integrati
di edilizia scolastica orientati a
garantire agli studenti l'esercizio del
diritto all'istruzione e alla formazione in
ambienti accoglienti e sicuri, coerenti con
le dinamiche demografiche e migratorie e
con i processi di razionalizzazione della
rete scolastica sul territorio.
Art. 3
Destinatari degli interventi
Gli interventi attuativi delle finalità di cui
all'articolo 2 sono destinati a:
a) gli alunni del sistema dell'istruzione, frequentanti
scuole sia statali che paritarie,
compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;
b) i frequentanti dei corsi per adulti, compresi
gli immigrati e i rom, organizzati al
fine del conseguimento di titoli di studio o
di nuove competenze finalizzate all'inserimento
e/o al reinserimento nel mondo
del lavoro.
Art. 4
Soggetti con disabilità
La Regione programma interventi diretti a
garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico
e formativo, all'educazione, all'istruzione e
alla formazione professionale di soggetti con disabilità
e di persone che a causa di deficit fisici, psichici
o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso
educativo e formativo, nonché a favorire l'accesso
al lavoro dei soggetti disabili.